WHISTLEBLOWING POLICY
Protocollo per le segnalazioni di illeciti e irregolarità
Protocollo per le segnalazioni di illeciti e irregolarità
Con l’espressione ‘WHISTLEBLOWER’ si fa riferimento al soggetto legato da un preciso vincolo con Casa di Cura Privata Nuova Villa Claudia S.p.A. (di seguito Nuova Villa Claudia S.p.A.) che segnala, agli organi legittimati ad intervenire, atti ed omissioni che ledono l’interesse privato o l’integrità dell’ente.
La segnalazione (c.d. ‘WHISTLEBLOWING’) è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il whistleblower contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l’ente di appartenenza e, indirettamente, per l’interesse collettivo.
Nel rispetto del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, il whistleblowing è la procedura volta ad incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il whistleblower.
Lo scopo principale del whistleblowing è costituito dalla prevenzione o dalla risoluzione di un problema internamente e tempestivamente. Il whistleblowing si fonda sul bilanciamento della necessità, da parte delle imprese private, di incentivare le segnalazioni di illecito o presunte tali con l’esigenza di tutelare i soggetti che segnalano queste condotte illecite.
In particolare, i dipendenti che segnalano un illecito non possono essere sottoposti a provvedimenti disciplinari e sono protetti contro le azioni ritorsive.
La procedura completa “Procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite” che disciplina la segnalazione è disponibile alla consultazione nella Sezione “Whistleblowing” del sito web istituzionale di Nuova Villa Claudia S.p.A., in cui sono pubblicati i diversi canali previsti per l’invio delle segnalazioni.
La presente Policy è finalizzata a rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all’istituto, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni.
Le violazioni, intese come comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse privato o l’integrità dell’ente e che possono costituire l’oggetto del whistleblowing sono previste nel D. Lgs. n. 24/2023 e, a titolo esemplificativo, sono:
Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute e appropriate verifiche e accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.
Le segnalazioni anonime, in quanto prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento saranno trattate come tali e prese in considerazione per ulteriori verifiche se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato. Nel caso in cui il denunciante anonimo sia successivamente identificato e rischi di subire ritorsioni per la propria segnalazione si applicano le misure di tutela e protezione per le ritorsioni, in osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 24/2023.
La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze esposte nella segnalazione sono affidate all’Avv. Maria Chiara Parmiggiani, che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna.
A tal fine, il Gestore può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture aziendali e, ove sia ritenuto necessario, di organi di controllo esterni a Nuova Villa Claudia S.p.A..
A) Obblighi di riservatezza sull’identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione
Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice penale o del Codice civile e delle ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge, (ad esempio, indagini penali, tributarie o amministrative) l’identità del whistleblower resta protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.
Nei casi di procedimento disciplinare, l’identità del segnalante può essere rivelata all’autorità disciplinare e all’incolpato solo nei casi in cui:
vi sia il consenso espresso del segnalante;
la contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante risulti assolutamente necessaria alla difesa dell’incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest’ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.
B) Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower
Nei confronti del soggetto che effettua una segnalazione secondo la presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
La Procedura lascia impregiudicata la responsabilità civile, penale e disciplinare del whistleblower nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e dell’art. 2043 del Codice civile.
Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy.